La regola generale: lo slittamento al mese successivo alla regolarizzazione

Il Messaggio richiama la regola fissata dalla Circolare INPS n. 110 del 7 ottobre 2022:

  • Nei casi di pensione anticipata o di invalidità, se alla data della domanda manca il requisito contributivo minimo a causa di omissioni pregresse determinanti, la decorrenza slitta al primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione;
  • La regola vale a prescindere dal fatto che sia già arrivato un avviso bonario, un avviso di addebito o una cartella;
  • Se i contributi determinanti sono rateizzati e il saldo si completa dopo la domanda, questa viene respinta: a saldo ultimato, con istanza di riesame, la pensione decorre dal mese successivo all'ultimo pagamento. Se invece l'assicurato salda tutte le rate al momento della domanda, la richiesta non viene respinta.

I chiarimenti del Messaggio 3113: quando lo slittamento non si applica

  • Contribuzione non determinante: se il requisito minimo era già perfezionato alla data della domanda, la regolarizzazione di altri contributi incide solo sulla misura dell'assegno, con ricostituzione dalla decorrenza originaria;
  • Contribuzione corrente con scadenza successiva alla domanda: la domanda non va respinta ma tenuta in evidenza; se il pagamento avviene entro il termine legale, la decorrenza originaria è salva;
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri: vale la non frazionabilità del contributo annuo (4 rate); se l'intero contributo annuo viene versato entro l'ultima scadenza legale, non c'è alcuno slittamento, e i ritardi sulle rate intermedie comportano solo sanzioni civili;
  • Saldo da verifiche fiscali (Agenzia delle Entrate): la pensione viene liquidata in via provvisoria sul minimale; se emerge un debito determinante, l'INPS notifica via PEC o raccomandata concedendo 30 giorni per il pagamento in unica soluzione. Se si paga entro 30 giorni, la pensione si consolida con la decorrenza originaria; altrimenti il provvedimento viene annullato con recupero dell'indebito;
  • Supplementi di pensione: vengono liquidati sulla contribuzione regolare; dopo il saldo, si procede a ricostituzione con decorrenza originaria;
  • Pensione indiretta ai superstiti: i superstiti possono versare i contributi non prescritti per ottenere la pensione indiretta;
  • Regolarizzazione oltre i termini di decadenza giudiziaria: è necessaria una nuova domanda di pensione, con decorrenza dalla nuova domanda.

Tre esempi pratici

  • Commerciante: presenta domanda di pensione anticipata a marzo e gli servono i contributi del 1° trimestre, in scadenza il 16 maggio. Se paga entro il 16 maggio, la domanda non viene respinta e la decorrenza resta quella originaria;
  • Coltivatore diretto: presenta domanda il 1° gennaio 2026 e gli serve la 4ª rata 2025, in scadenza il 16 gennaio 2026. Se paga entro il 16 gennaio, la decorrenza è salva; se paga dopo, slitta al primo giorno del mese successivo al pagamento;
  • Debito a saldo da verifiche fiscali: versamento entro 30 giorni dalla notifica significa pensione e decorrenza salve; oltre i 30 giorni, annullamento retroattivo e restituzione di quanto percepito.

Consigli pratici per i lavoratori autonomi

  • Se la domanda è stata respinta per contributi poi saldati, basta un'istanza di riesame in autotutela: niente ricorso e niente nuova domanda (salvo il caso di decadenza giudiziaria);
  • Chi ha una rateizzazione in corso su contributi determinanti dovrebbe anticipare tutte le rate residue al momento della domanda;
  • I coltivatori diretti possono versare l'intero contributo annuo prima di presentare la domanda;
  • Controllare la propria posizione sul Cassetto Previdenziale del Contribuente e utilizzare la comunicazione bidirezionale per solleciti e dati a saldo;
  • Verificare la data effettiva del versamento F24: è quella che conta come "data di regolarizzazione".

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Normativa di riferimento

  • Circolare INPS n. 110 del 7 ottobre 2022 — regola generale sulla decorrenza in caso di regolarizzazione contributiva successiva alla domanda;
  • Messaggio INPS n. 3113 del 2 ottobre 2026 (Direzione Centrale Pensioni e Direzione Centrale Entrate) — chiarimenti sui casi in cui lo slittamento non si applica.

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