Cosa sono l'isopensione e l'assegno straordinario dei Fondi di solidarietà

  • Isopensione (art. 4, Legge 92/2012): prestazione di esodo interamente finanziata dal datore di lavoro, riconosciuta fino a 48 mesi di anticipo rispetto alla pensione (elevati a 84 mesi per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026);
  • Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali (art. 26, D.Lgs. 148/2015): sostegno al reddito erogato dai Fondi di settore (ad esempio credito, assicurazioni), riconosciuto fino a 60 mesi.

In entrambi i casi, durante il periodo di esodo il datore di lavoro versa anche la contribuzione correlata, che concorre a determinare l'importo della futura pensione.

Chi ha diritto: i requisiti per i lavoratori contributivi puri

Possono accedere agli scivoli i lavoratori individuati da appositi accordi aziendali o di settore che raggiungono la prima decorrenza utile di pensione entro la durata dell'esodo. Per chi rientra nel sistema contributivo puro, le vie di accesso alla pensione da considerare sono tre:

  • Pensione di vecchiaia: 67 anni di età e 20 anni di contributi, con importo soglia richiesto;
  • Pensione anticipata ordinaria: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne;
  • Pensione anticipata contributiva: 64 anni di età, con un importo minimo pari a 3 volte l'assegno sociale (soglia ridotta per le donne con figli, secondo le agevolazioni già previste).

Le due novità operative della circolare

  • Verifica dell'importo soglia al momento dell'ingresso nell'esodo, e non al momento della futura pensione: questo significa che il possesso del requisito economico viene "fotografato" all'inizio del percorso di accompagnamento, con maggiore certezza per il lavoratore;
  • Tetto massimo per la pensione anticipata contributiva a 64 anni, pari a 5 volte il trattamento minimo, che viene cristallizzato per tutta la durata dell'esodo.

La circolare stabilisce inoltre che i Fondi di solidarietà devono deliberare in coerenza con le nuove indicazioni, uniformando i propri regolamenti interni ai criteri INPS.

Consigli pratici prima di aderire a un piano di esodo

  • Far verificare al Patronato il proprio estratto conto contributivo prima di firmare l'adesione al piano di esodo, per accertare che i requisiti siano effettivamente maturabili entro la durata dello scivolo;
  • Richiedere una simulazione dell'importo soglia, così da sapere con certezza se si rientra nei parametri richiesti al momento dell'ingresso nell'esodo;
  • Verificare che la durata dell'esodo copra effettivamente la distanza dalla pensione, comprese le eventuali finestre mobili di accesso al trattamento, per evitare di restare scoperti tra la fine dell'assegno di accompagnamento e la decorrenza della pensione.

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Aderire a un piano di esodo aziendale è una decisione importante che va valutata con attenzione, soprattutto per i lavoratori del sistema contributivo puro, per cui la verifica dei requisiti e degli importi soglia richiede calcoli precisi. I nostri operatori verificano l'estratto conto contributivo, simulano l'importo soglia richiesto al momento dell'ingresso nell'esodo e controllano che la durata della prestazione copra effettivamente il periodo mancante alla pensione.

Normativa di riferimento

  • Art. 4, Legge n. 92/2012 — isopensione;
  • Art. 26, D.Lgs. n. 148/2015 — assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali;
  • Circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026 — accesso agli scivoli pensionistici per i lavoratori del sistema contributivo puro.

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