Cosa cambia: addio al referente unico

Fino ad oggi, in molti casi il diritto ai permessi veniva di fatto concentrato su un unico familiare designato come referente esclusivo. La Circolare 100/2026 conferma invece la regola generale: il diritto ai permessi non è più riservato a un solo referente. Più lavoratori dipendenti possono fruire dei permessi in via alternata tra loro per assistere la stessa persona con disabilità grave, previa presentazione di regolare domanda all'INPS da parte di ciascuno.

Il limite dei 3 giorni resta riferito alla persona disabile, non al lavoratore

L'ampliamento della platea dei possibili fruitori non aumenta il monte giorni disponibile: il tetto di 3 giorni al mese è riferito alla persona con disabilità grave assistita, non al singolo lavoratore. Questo significa che la somma dei giorni fruiti da tutti i lavoratori coinvolti nell'assistenza non può mai superare i 3 giorni mensili complessivi.

Superamento cronologico del limite: come si calcola l'indebito

Quando più lavoratori condividono l'assistenza, la somma dei giorni richiesti può superare il limite. In questi casi l'INPS applica il criterio cronologico: l'indebito viene imputato all'ultima fruizione che ha causato il superamento del tetto. Un esempio chiarisce il meccanismo:

  • Lavoratore A: 2 giorni fruiti (es. 5 e 12 del mese) — regolari;
  • Lavoratore B: 2 giorni fruiti (es. 19 e 25 del mese) — 1 regolare, 1 indebito;
  • Totale: 4 giorni, di cui 1 giorno da recuperare.

Fruizione contemporanea: vietata nello stesso giorno

La norma vieta espressamente che più lavoratori si assentino nello stesso giorno per assistere la medesima persona disabile: l'assistenza, spiega la circolare, non può essere "raddoppiata" nella stessa data. Se il Lavoratore A e il Lavoratore B si assentano entrambi il giorno 10 del mese per lo stesso assistito, l'INPS procede al recupero della prestazione per uno dei due soggetti.

Gli obblighi di pianificazione e comunicazione

Per prevenire la generazione di indebiti, la circolare richiama tre obblighi fondamentali a carico dei lavoratori che condividono l'assistenza:

  • Pianificazione condivisa: i lavoratori devono concordare preventivamente tra loro le giornate di assenza;
  • Comunicazione al datore di lavoro: resta fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente la programmazione dei permessi, per consentire all'azienda di organizzarsi;
  • Aggiornamento su MyINPS: è raccomandato l'utilizzo dei servizi proattivi e la consultazione del fascicolo previdenziale per monitorare lo stato delle domande e le giornate già registrate dagli altri co-assistenti.

Casi pratici frequenti allo sportello

  • Variazione del piano di assistenza: un lavoratore che intende subentrare nella condivisione dei permessi deve presentare una nuova domanda telematica, anche se un altro familiare è già autorizzato;
  • Fruizione mista (giorni/ore): la condivisione segue le regole standard di computo, mantenendo la proporzionalità per i permessi fruiti a ore, sempre nel rispetto del limite mensile complessivo trasposto in ore;
  • Decesso o ricovero di un co-assistente: la cessazione del diritto per un lavoratore (ad esempio per perdita dei requisiti o cambio di rapporto di lavoro) non incrementa automaticamente i giorni spettanti all'altro, che resta comunque vincolato al limite complessivo dei 3 giorni.

Il ruolo di Confasi Sicilia

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La condivisione dei permessi tra più familiari offre maggiore flessibilità organizzativa, ma richiede un coordinamento attento per evitare indebiti e recuperi. I nostri operatori aiutano le famiglie a pianificare la ripartizione dei giorni tra i co-assistenti, verificano lo stato delle domande su MyINPS e assistono nella presentazione delle nuove domande telematiche in caso di variazione del piano di assistenza.

Normativa di riferimento

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 3 — permessi per l'assistenza a persone con disabilità grave;
  • Circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026 — guida operativa sui permessi condivisi tra più lavoratori.

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