La misura è stata prorogata in forma sperimentale per il triennio 2023-2025 e rappresenta un'opportunità concreta per chi desidera avvicinarsi alla pensione colmando i vuoti contributivi che altrimenti comprometterebbero il diritto o l’importo della prestazione futura.
Vediamo di seguito in maniera chiara e schematica come funziona e a chi si rivolge.
1. Che cos’è la pace contributiva?
Si tratta della possibilità, concessa in via eccezionale e temporanea, di riscattare fino a 5 anni di periodi privi di contribuzione, anche non continuativi, purché non siano già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto o da ricongiunzione.
2. Chi può accedere alla pace contributiva?
Possono usufruirne soltanto i soggetti definiti “nuovi iscritti”, ossia coloro che:
- Non hanno contributi accreditati prima del 1° gennaio 1996
- Rientrano nel sistema pensionistico contributivo puro
- Non sono già titolari di pensione
Questa definizione è importante, poiché la misura è pensata per chi ha una carriera contributiva discontinua e può essere penalizzato nella futura pensione proprio a causa di queste lacune.
3. Quali periodi si possono riscattare?
È possibile riscattare:
- Fino a 5 anni complessivi, anche non continuativi
- Periodi successivi al 31 dicembre 1995
- Periodi non coperti da altra contribuzione
Non è possibile invece riscattare periodi già tutelati da contribuzione figurativa, da servizio militare o da attività lavorativa, né periodi anteriori al 1° gennaio 1996.
4. Quanto costa il riscatto?
Il costo è calcolato secondo il cosiddetto “criterio percentuale”, previsto dall’articolo 2 del D.lgs. 184/1997, ovvero:
- Contributo del 33% della retribuzione imponibile percepita nell’anno precedente alla richiesta
- Pagamento rateizzabile fino a 120 rate mensili (10 anni), senza interessi
5. È deducibile fiscalmente?
Sì. L’onere sostenuto per la pace contributiva è interamente deducibile dal reddito imponibile, anche se sostenuto da un familiare fiscalmente a carico.
6. La pace contributiva è cumulabile con quella del triennio precedente?
Sì. È stato confermato che chi ha già usufruito della pace contributiva prevista dal DL 4/2019 (poi Legge 26/2019), può fare domanda anche per questa nuova versione 2023–2025, purché rientri nei requisiti.
7. Come si presenta la domanda?
La domanda può essere inviata all’INPS:
- Online tramite il portale INPS con SPID, CIE o CNS
- Tramite un Patronato, come le sedi Confasi Sicilia, che forniscono assistenza gratuita
8. Quali circolari INPS regolano la materia?
Le principali circolari di riferimento sono:
- Circolare INPS n. 36 del 5 marzo 2019
- Circolare INPS n. 106 del 25 luglio 2019
- Circolare INPS n. 69 del 6 giugno 2024 (relativa all’attuale triennio)
Confasi Sicilia è a disposizione per fornire consulenza personalizzata e valutare insieme all’interessato la convenienza dell’operazione, oltre a gestire l’intero iter della domanda.
Rivolgersi ad un sindacato esperto è fondamentale per fare scelte consapevoli e garantire il proprio futuro previdenziale.
La Legge n. 213/2023, all’articolo 1, comma 128, ha quindi riproposto uno strumento già sperimentato nel recente passato, con l’obiettivo di fornire un’opportunità concreta a chi ha carriere lavorative discontinue.
Vuoi ampliare i tuoi servizi e crescere professionalmente?
Unisciti alla famiglia Confasi: contattaci e scopri come possiamo costruire insieme un futuro solido e condiviso.