Cos'è il congedo per malattie gravi

L'art. 1, comma 1, della Legge 18 luglio 2025, n. 106 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2025, in vigore dal 9 agosto 2025) riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, colpiti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, comprese le malattie rare, con un'invalidità pari o superiore al 74%, il diritto a un congedo fino a 24 mesi, continuativo o frazionato. Durante il congedo il lavoratore conserva il posto, non percepisce retribuzione e non può svolgere attività lavorativa. Il periodo non è computato ai fini previdenziali e dell'anzianità di servizio, ma la legge prevede la possibilità di coprirlo con il versamento di contributi.

Riscatto o prosecuzione volontaria: la scelta

Il testo della legge parla di "riscatto" del periodo di congedo, con versamento dei contributi secondo le regole della prosecuzione volontaria. L'INPS, d'intesa con il parere del Ministero del Lavoro, ha adottato un'interpretazione estensiva: l'interessato può scegliere tra il riscatto e la prosecuzione volontaria per coprire il periodo di congedo. Si tratta quindi di una scelta riconosciuta dall'Istituto in via interpretativa, non di una previsione espressa del testo di legge.

Quali periodi si possono riscattare

  • Solo i periodi di congedo fruiti dal 9 agosto 2025 in poi: quelli precedenti non sono ammessi;
  • Fino a un massimo di 24 mesi, continuativi o frazionati, nell'intera vita lavorativa;
  • Questi periodi non rientrano nel limite di 2 anni di congedo per gravi motivi familiari (art. 4, comma 2, Legge 53/2000) né nel limite di 3 anni di riscatto per sospensione del rapporto di lavoro (art. 5, D.Lgs. 564/1996);
  • Il periodo non deve essere già coperto da altra contribuzione, obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, in nessuna forma di previdenza, comprese le Casse dei liberi professionisti e i regimi esteri.

I documenti da allegare

  • Il provvedimento di concessione del congedo rilasciato dal datore di lavoro, o un documento equivalente;
  • In mancanza, una dichiarazione del datore di lavoro "ora per allora", accompagnata dalla documentazione sanitaria che ha dato origine al congedo e da elementi che provino l'assenza dal servizio nel periodo indicato.

Chi può presentare la domanda e quando

La domanda può essere presentata dall'interessato o dal suo superstite, anche se il lavoratore ha cessato il servizio o è già titolare di pensione. Le domande sono ammesse dal 9 agosto 2025, salvi gli eventuali termini di decadenza previsti dalla Gestione previdenziale di appartenenza. Va indirizzata alla Gestione in cui è accreditata la contribuzione del rapporto di lavoro nel quale si colloca il congedo.

Come si presenta la domanda

La domanda all'INPS si presenta solo in via telematica:

  • Sul sito INPS, con il percorso "Pensione e Previdenza", poi "Ricongiunzioni e riscatti", infine "Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa", con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS;
  • Tramite il Contact Center, al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o allo 06 164164 da rete mobile;
  • Tramite i Patronati e gli intermediari dell'Istituto.

Quanto costa il riscatto

  • I periodi sono valutati con le regole del sistema contributivo;
  • L'onere si calcola con il metodo a percentuale (art. 2, comma 5, D.Lgs. 184/1997): si applica l'aliquota contributiva in vigore alla data della domanda alla retribuzione dei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda, riproporzionata alla durata del congedo da riscattare;
  • Il montante contributivo si rivaluta dalla data di presentazione della domanda;
  • L'onere è deducibile dal reddito complessivo da chi lo sostiene;
  • Per le scadenze di pagamento e le eventuali rate valgono le regole generali dei riscatti della Gestione di riferimento.

Effetti sulla pensione

L'anzianità contributiva riscattata vale sia per il diritto alla pensione, cioè per raggiungere i requisiti, sia per la misura dell'assegno.

I consigli di Confasi

Le indicazioni che seguono sono valutazioni di patronato, non testo della circolare.

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  • Controllare l'estratto conto contributivo prima di fare domanda: i mesi di congedo dal 9 agosto 2025 devono risultare scoperti e non coperti per errore da altra contribuzione;
  • Raccogliere per tempo la documentazione: il provvedimento di concessione del congedo o, se manca, la dichiarazione "ora per allora" dell'azienda, insieme ai verbali sanitari dell'invalidità pari o superiore al 74% e alla documentazione medica;
  • Simulare la convenienza: l'onere è deducibile, ma conviene valutare con il Patronato l'effetto del riscatto sulla data di pensione e sull'importo, e confrontarlo con la prosecuzione volontaria;
  • Farsi assistere: l'invio corretto dei dati e degli allegati evita blocchi nell'istruttoria.

Il ruolo di Confasi Sicilia

Chi affronta una malattia grave ha già molto a cui pensare, e non dovrebbe perdere anche anni di contribuzione. I nostri operatori verificano l'estratto conto, aiutano a recuperare i documenti dal datore di lavoro, simulano il costo e la convenienza del riscatto e presentano la domanda all'INPS.

Normativa di riferimento

  • Legge 18 luglio 2025, n. 106, art. 1, comma 1 — congedo per malattie gravi e possibilità di coprire il periodo con contributi;
  • Legge n. 53/2000, art. 4, comma 2 e D.Lgs. n. 564/1996, art. 5 — limiti dei quali il riscatto resta autonomo;
  • D.Lgs. n. 184/1997, art. 2, comma 5 — calcolo dell'onere a percentuale;
  • Circolare INPS n. 108 del 22 ottobre 2026 — istruzioni sul riscatto del congedo per malattie gravi.

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