Il riferimento principale è l’articolo 1 della circolare, che identifica con precisione la platea dei destinatari ammessi a beneficiare dell’incremento dell’indennità fino all’80% per i primi tre mesi di congedo parentale.

Di seguito una panoramica dettagliata per chiarire a chi è destinata questa misura:

  • Lavoratori dipendenti del settore privato: si tratta della platea principale. Rientrano tutti coloro che hanno un contratto subordinato, a tempo determinato o indeterminato, che risultano assicurati presso la Gestione privata INPS.
  • Lavoratori dipendenti del settore pubblico: compresi tutti coloro che rientrano nelle amministrazioni pubbliche, purché soggetti al medesimo regime previdenziale (IVS – Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) e non a regimi speciali o esclusivi (es. casse previdenziali autonome).
  • Lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato: se dipendenti, rientrano nella misura se rispettano i criteri contributivi richiesti per l’accesso al congedo parentale.
  • Apprendisti: sono inclusi nella platea purché in possesso dei requisiti di lavoratori subordinati e iscritti alla Gestione INPS.
  • Genitori adottivi o affidatari: la misura si applica anche ai genitori che abbiano adottato o ottenuto l'affidamento, con decorrenza dei 6 anni di utilizzo del congedo a partire dalla data di ingresso del minore in famiglia.

Non rientrano invece nella nuova disposizione:

  • Lavoratori autonomi e parasubordinati (co.co.co., partite IVA, liberi professionisti): la norma riguarda solo i lavoratori subordinati.
  • Dipendenti pubblici iscritti a gestioni previdenziali diverse dall’INPS: come ad esempio i dipendenti delle forze armate o del comparto sicurezza, soggetti a regimi speciali.

Altri requisiti fondamentali da verificare prima della presentazione della domanda:

  • Il congedo di maternità o paternità deve essere terminato dopo il 31 dicembre 2024.
  • Il congedo parentale deve essere fruito a partire dal 1° gennaio 2025.

I mesi coperti all’80% di retribuzione (primo, secondo e terzo) possono essere utilizzati da entrambi i genitori, anche in forma alternata, entro il compimento del sesto anno di vita del bambino (o sei anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

È fondamentale, per i responsabili di sede, raccogliere correttamente le informazioni relative:

  • Alla tipologia contrattuale del richiedente (verificare l'effettivo inquadramento come dipendente).
  • Alla data di fine del congedo di maternità/paternità.
  • Alla data di presentazione e decorrenza del congedo parentale richiesto.

In caso di dubbio, è sempre opportuno consultare la circolare INPS o utilizzare i canali di consulenza interna per verificare l’ammissibilità al beneficio.

Per i dettagli normativi completi si fa riferimento all’articolo 1 della Circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025, emessa in attuazione dell’art. 1, comma 217, della Legge di Bilancio 2025.

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