1. Il punto 3: ordine di fruizione dei mesi indennizzati

L’INPS precisa che i tre mesi indennizzati all’80% della retribuzione non devono essere utilizzati obbligatoriamente in successione. I genitori hanno la possibilità di scegliere come distribuirli all’interno del periodo utile (fino al sesto anno di vita del figlio o sei anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento).

In altre parole, i mesi possono essere fruiti:

  • In modo frazionato (giorni singoli, settimane, o mesi interi)
  • In alternanza tra i due genitori, anche nello stesso arco temporale
  • In qualsiasi ordine, anche se il primo mese fruito è, ad esempio, quello che la legge definisce come “terzo”

L’unico vincolo è che l’indennità potenziata è riconosciuta fino a un massimo di tre mesi complessivi, anche se suddivisi tra i due genitori. Superato questo limite, si torna al regime ordinario: 30% per i successivi mesi e 0% per gli ultimi due (salvo condizioni reddituali favorevoli).

Attenzione: la circolare specifica che questi tre mesi non spettano “per ciascun genitore”, ma sono un ammontare complessivo da gestire tra i due.

2. Il punto 4: presentazione della domanda e decorrenza

Per accedere ai nuovi livelli di indennizzo, l’INPS ha stabilito criteri temporali ben precisi:

  • Il congedo parentale deve essere fruito a partire dal 1° gennaio 2025.
  • Il congedo di maternità o paternità obbligatoria deve essere terminato dopo il 31 dicembre 2024.

Il sistema di calcolo INPS verificherà entrambe queste condizioni. Se anche solo uno dei due requisiti temporali non è rispettato, non si avrà diritto all’indennità maggiorata.

La domanda deve essere trasmessa con le modalità previste:

  • Tramite portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS
  • Tramite Contact Center INPS (803.164 da rete fissa, 06.164.164 da mobile)
  • Tramite patronato: Confasi Sicilia è a disposizione per presentare le domande e verificare i requisiti

In caso di domanda presentata erroneamente (ad esempio per un periodo non compatibile), l’INPS provvede al ricalcolo della prestazione secondo il regime ordinario (30% o nessuna indennità). Non è prevista una sanatoria retroattiva per errori di presentazione: è quindi fondamentale prestare la massima attenzione nella fase di compilazione.

Conclusioni operative

I punti 3 e 4 della Circolare n. 95/2025 rappresentano una guida tecnica indispensabile per:

  • Comprendere come gestire la distribuzione dei mesi indennizzati all’80%
  • Verificare la corretta decorrenza dei requisiti temporali
  • Presentare la domanda in modo conforme alle istruzioni INPS

Si consiglia ai responsabili di sede e agli operatori sindacali e di patronato di informare puntualmente gli utenti e di mantenere sempre aggiornata la documentazione a supporto.

Le disposizioni sono contenute nei punti 3 e 4 della Circolare INPS n. 95 del 26 maggio 2025, emessa in attuazione dell’art. 1, comma 217, della Legge di Bilancio 2025.

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