Nuovo requisito contributivo in caso di dimissioni precedenti

Per i lavoratori che hanno avuto una cessazione involontaria del rapporto di lavoro, e nei dodici mesi precedenti avevano (per dimissioni o risoluzione consensuale), sarà necessario soddisfare un nuovo requisito: dimostrare almeno 13 settimane di contribuzione successive alla cessazione volontaria e antecedenti alla nuova cessazione involontaria.

Questo significa che chi si dimette da un lavoro a tempo indeterminato e, entro l’anno, perde involontariamente un altro impiego, potrà accedere alla NASpI solo se ha maturato almeno 13 settimane di contributi nel periodo intermedio.

Eccezioni alla regola

Non rientrano in questa nuova condizione restrittiva le seguenti casistiche:

  • Dimissioni per giusta causa
  • Dimissioni durante il periodo tutelato di maternità o paternità
  • Risoluzioni consensuali nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604

In questi casi, si mantiene l’accesso alla NASpI senza l’obbligo delle 13 settimane di contribuzione successive.

Tipologia dei rapporti di lavoro interessati

È importante distinguere i due momenti:

  • La cessazione volontaria deve riguardare un contratto a tempo indeterminato
  • La cessazione involontaria successiva può riferirsi a un contratto a tempo determinato o indeterminato

Contributi utili al requisito

Per maturare le 13 settimane richieste, si considerano utili i seguenti contributi:

  • Contributi previdenziali (compresa la quota NASpI) versati durante rapporti di lavoro subordinato
  • Contributi figurativi per maternità obbligatoria, se iniziata in costanza di contribuzione
  • Periodi di congedo parentale indennizzati e avvenuti durante un rapporto di lavoro
  • Periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati, se cumulabili
  • Astensione per malattia dei figli fino a 8 anni, per un massimo di cinque giorni lavorativi annui

Inoltre, anche le settimane di contribuzione nel settore agricolo presenti nel periodo di osservazione sono cumulabili e utili ai fini del requisito.

Durata e misura della NASpI: nessuna modifica

È bene sottolineare che la legge di Bilancio 2025 non modifica né la durata né l’importo della NASpI. Le novità riguardano esclusivamente i requisiti di accesso in presenza di una cessazione volontaria nei dodici mesi precedenti.

Riepilogo pratico

  • Hai lasciato un lavoro a tempo indeterminato per tua scelta? Se nei 12 mesi successivi perdi un altro lavoro, avrai diritto alla NASpI solo se maturi almeno 13 settimane di contributi tra un evento e l’altro.
  • Se la tua precedente uscita dal lavoro è stata per giusta causa, maternità o conciliazione assistita: continui ad avere diritto alla NASpI senza il vincolo delle 13 settimane.

Confasi Sicilia resta a disposizione per accompagnarti nella verifica dei requisiti, nella compilazione delle domande e per offrirti un’assistenza completa in materia di disoccupazione e ammortizzatori sociali.

Riferimenti normativi: Circolare INPS n. 98/2025 e Legge di Bilancio 2025

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