Cosa cambia: i figli residenti in un altro Stato UE
La principale novità riguarda l'ambito di applicazione dell'AUU: da aprile 2026 l'assegno spetta anche per i figli che risiedono in un altro Paese dell'Unione Europea, a condizione che siano fiscalmente a carico del richiedente secondo le regole italiane. Attenzione: questa estensione non modifica il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare, che resta determinato secondo le regole ordinarie.
I nuovi requisiti per il richiedente
Per accedere all'AUU il richiedente deve possedere uno dei seguenti requisiti:
- Essere residente e domiciliato in Italia; oppure
- Essere titolare di un contratto di lavoro subordinato o svolgere attività lavorativa autonoma, con iscrizione a una gestione previdenziale italiana.
La Circolare n. 81/2026 introduce inoltre un requisito esplicito prima non richiesto: essere in regola con i versamenti contributivi dovuti. Resta fermo l'obbligo di essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia: non serve che l'imposta sia stata effettivamente versata, è sufficiente che sia teoricamente dovuta, calcolata prima di deduzioni e detrazioni.
Cittadini extra-UE: quali permessi di soggiorno bastano
Per i cittadini extracomunitari resta confermato l'accesso all'AUU con almeno uno di questi titoli:
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- Permesso unico di lavoro, autorizzato per un'attività di durata superiore a 6 mesi;
- Permesso di soggiorno per ricerca, autorizzato per un periodo superiore a 6 mesi.
Lavoratori non residenti in Italia: l'assegno si calcola sul periodo effettivo di lavoro
Una novità rilevante per lo sportello riguarda i lavoratori che non risiedono in Italia: l'importo dell'AUU non è più erogato per l'intero anno a prescindere, ma viene commisurato all'effettivo periodo lavorato in Italia. Il diritto alla prestazione cessa nel momento in cui termina l'attività lavorativa sul territorio nazionale.
Di conseguenza, per questi lavoratori non è previsto il rinnovo automatico valido per i residenti: la domanda va ripresentata ogni anno a partire dal 1° marzo, specificando con precisione i periodi di attività lavorativa svolti in Italia.
La gestione transitoria delle domande
Le domande presentate dal 21 aprile 2026 (data di entrata in vigore della norma) vengono gestite dall'INPS in via provvisoria, in attesa dell'adeguamento del servizio telematico di presentazione della domanda alla nuova disciplina. Tutte le mensilità erogate a partire da maggio 2026 saranno oggetto di riverifica: gli esiti possibili sono la conferma dell'importo, il riconoscimento di arretrati a credito, oppure il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso.
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Il ruolo di Confasi Sicilia
Le famiglie con figli residenti all'estero o con situazioni lavorative transfrontaliere si trovano spesso di fronte a una normativa complessa e in continua evoluzione. I nostri operatori verificano il possesso dei nuovi requisiti, assistono nella presentazione della domanda annuale per i lavoratori non residenti e seguono l'esito della riverifica delle mensilità già percepite dal 21 aprile 2026.
Normativa di riferimento
- Decreto Legge n. 19/2026, art. 7-bis — estensione dell'AUU ai figli residenti in Stati UE ed eliminazione del vincolo di residenza biennale;
- Circolare INPS n. 81 del 24 luglio 2026 — istruzioni operative su requisiti, calcolo dell'importo per i non residenti e gestione transitoria delle domande.
Hai figli che vivono in un altro Paese UE o lavori in Italia senza esservi residente? Rivolgiti alla sede Confasi più vicina: verifichiamo se hai diritto all'Assegno Unico secondo le nuove regole e ti assistiamo nella presentazione della domanda.